sabato 12 marzo 2011

Art. 139: LA FORMA REPUBBLICANA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE.



"E a questo principio che sintetizza lo spirito della nostra Costituzione, io consacro la mia vita."



                       COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[ aggiornata alla L. cost. 30 maggio 2003, n.1 ]
    Il testo della Costituzione italiana con le successive modifiche costituzionali, qui riprodotto, è in
    tutto conforme a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (del 1947 e degli anni successivi).
    Questa edizione con le note che seguono è stata curata dal Servizio Studi della Corte
    Costituzionale.
                                    IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
       Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947
ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
       Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
                                                  PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
                                         PRINCIPI FONDAMENTALI
                                                    Art. 1.
       L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
       La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
                                                    Art. 2.
       La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
                                                    Art. 3.
       Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.
       È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
                                                    Art. 4.
       La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
       Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
                                                       1
                                                Art. 5.
      La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
                                                Art. 6.
      La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
                                                Art. 7.
      Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
      I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. [1]
                                                Art. 8.
      Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
      Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
      I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze. [2]
                                                Art. 9.
      La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
      Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
                                               Art. 10.
      L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
      La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
      Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
      Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. [3]
                                               Art. 11.
      L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
                                               Art. 12
      La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
                                                   2
                                                 PARTE I
                                    DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
                                                 TITOLO I
                                             RAPPORTI CIVILI
                                                 Art. 13.
      La libertà personale è inviolabile.
      Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
      In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
      È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
      La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
                                                 Art. 14.
      Il domicilio è inviolabile.
      Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
      Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
                                                 Art. 15.
      La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
      La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
                                                 Art. 16.
      Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
      Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
                                                 Art. 17.
      I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
      Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
      Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
                                                    3
                                                 Art. 18.
      I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale.
      Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
                                                 Art. 19.
      Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
                                                 Art. 20.
      Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la
sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
                                                 Art. 21.
      Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
      La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
      Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
      In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
      La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
      Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
                                                 Art. 22.
      Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza,
del nome.
                                                 Art. 23.
      Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
                                                 Art. 24.
      Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
      La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
      Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
                                                    4
      La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
                                                 Art. 25.
      Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
      Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso.
      Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
                                                 Art. 26.
      L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
      Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. [4]
                                                 Art. 27.
      La responsabilità penale è personale.
      L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
      Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
      Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. [5]
                                                 Art. 28.
      I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
                                                TITOLO II
                                       RAPPORTI ETICO-SOCIALI
                                                 Art. 29.
      La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
      Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
                                                 Art. 30.
      È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
      Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
      La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
      La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
                                                    5
                                                 Art. 31.
      La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
      Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
                                                 Art. 32.
      La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
      Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
                                                 Art. 33.
      L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
      La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
      Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
      La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
      È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
      Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
                                                 Art. 34.
      La scuola è aperta a tutti.
      L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
      I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
      La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
                                                TITOLO III
                                         RAPPORTI ECONOMICI
                                                 Art. 35.
      La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
      Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
      Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
      Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
                                                     6
                                                Art. 36.
      Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
      La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
      Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
                                                Art. 37.
      La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
      La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
      La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
                                                Art. 38.
      Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale.
      I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
      Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
      Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
      L’assistenza privata è libera.
                                                Art. 39.
      L’organizzazione sindacale è libera.
      Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
      È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
      I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
                                                Art. 40.
      Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. [6]
                                                Art. 41.
      L’iniziativa economica privata è libera.
      Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
                                                    7
      La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
                                                Art. 42.
      La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
      La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
      La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d’interesse generale.
      La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
                                                Art. 43.
      A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
                                                Art. 44.
      Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,
la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
      La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
                                                Art. 45.
      La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
      La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
                                                Art. 46.
      Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
                                                Art. 47.
      La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito.
      Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi
del Paese.
                                                    8
                                                TITOLO IV
                                           RAPPORTI POLITICI
                                                 Art. 48.
       Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
       Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
       La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per
l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. [7]
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
                                                 Art. 49.
       Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
                                                 Art. 50.
       Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
                                                 Art. 51.
       Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]
        La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
 cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
       Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
                                                 Art. 52.
       La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
       Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
       L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
                                                 Art. 53.
       Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
       Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
                                                 Art. 54.
       Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
                                                      9
      I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
                                                PARTE II
                                ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
                                                TITOLO I
                                          IL PARLAMENTO
                                               Sezione I
                                             Le Camere.
                                                Art. 55.
      Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
                                              Art. 56.  [9]
      La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
                                             Art. 57.  [10]
      Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
      Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d’Aosta uno.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
                                                Art. 58.
      I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
                                                   10
                                                Art. 59.
      È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
      Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
                                                Art. 60.
       La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. [11]
       La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
                                                Art. 61.
      Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
      Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
                                                Art. 62.
      Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
      Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente
o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
      Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
                                                Art. 63.
      Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
      Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
                                                Art. 64.
      Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
      Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
      Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
      I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
                                                Art. 65.
      La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di
senatore.
      Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
                                                   11
                                                Art. 66.
      Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
                                                Art. 67.
      Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
                                              Art. 68. [12]
      I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
      Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di
una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
      Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
                                                Art. 69.
      I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
                                               Sezione II
                                     La formazione delle leggi.
                                                Art. 70.
      La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
                                                Art. 71.
      L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
      Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
                                                Art. 72.
      Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale.
      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza.
      Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure
                                                   12
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e
consuntivi.
                                               Art. 73.
      Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
      Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
      Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
                                               Art. 74.
      Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
      Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
                                               Art. 75.
      È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
      Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
      Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
      La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
      La legge determina le modalità di attuazione del referendum. [13]
                                               Art. 76.
      L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
                                               Art. 77.
      Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria.
      Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per
la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
      I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
                                                  13
                                                  Art. 78.
      Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
                                               Art. 79. [14]
      L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
      La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
      In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
                                                  Art. 80.
      Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
                                                  Art. 81.
      Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
      L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
      Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese.
      Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
                                                  Art. 82.
      Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
      A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
                                                 TITOLO II
                                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                                  Art. 83.
      Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
      All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo
delegato.
      L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
                                                  Art. 84.
      Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta
anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
      L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
                                                     14
     L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
                                               Art. 85.
     Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
     Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
     Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
                                               Art. 86.
     Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente del Senato.
     In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
                                               Art. 87.
     Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
     Può inviare messaggi alle Camere.
     Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
     Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
     Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
     Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
     Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
     Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
     Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
     Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
     Può concedere grazia e commutare le pene.
     Conferisce le onorificenze della Repubblica.
                                               Art. 88.
     Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse.
     Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. [15]
                                               Art. 89.
     Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
                                                  15
      Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
                                               Art. 90.
      Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
      In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
                                               Art. 91
      Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
                                             TITOLO III
                                            IL GOVERNO
                                              Sezione I
                                     Il Consiglio dei ministri.
                                               Art. 92.
      Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri.
                                               Art. 93.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
                                               Art. 94.
      Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
      Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
      Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
      Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
                                               Art. 95.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l’attività dei ministri.
                                                  16
      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
                                             Art. 96.   [16]
      Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.
                                              Sezione II
                                   La Pubblica Amministrazione.
                                               Art. 97.
      I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
      Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
      Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
                                               Art. 98.
      I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
      Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
      Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
                                              Sezione III
                                        Gli organi ausiliari.
                                               Art. 99.
      Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
      È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge.
      Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
                                               Art. 100.
      Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell’amministrazione.
                                                   17
      La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
      La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
                                               TITOLO IV
                                          LA MAGISTRATURA
                                                Sezione I
                                   Ordinamento giurisdizionale.
                                                Art. 101.
      La giustizia è amministrata in nome del popolo.
      I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
                                                Art. 102.
      La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
      Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziarî ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
      La legge regola i casi e             le  forme    della  partecipazione     diretta  del   popolo
all’amministrazione della giustizia.
                                                Art. 103.
      Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
      La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.
      I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo
di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
                                                Art. 104.
      La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
      Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
      Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
      Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
                                                   18
      I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
      Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
                                                Art. 105.
      Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
                                                Art. 106.
      Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
      La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
      Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
                                                Art. 107.
      I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni [17] se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
      Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
      I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
      Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
                                                Art. 108.
      Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
      La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
                                                Art. 109.
      L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
                                                Art. 110.
      Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
                                                   19
                                              Sezione II
                                   Norme sulla giurisdizione.
                                            Art. 111. [18]
      La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
      Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
      Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a
suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia
assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
      Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.
La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o
del suo difensore.
      La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita.
      Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
      Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra.
      Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
                                              Art. 112.
      Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
                                              Art. 113.
      Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
      Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
      La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
                                                  20
                                             TITOLO V     [19]
                               LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
                                              Art. 114.   [20]
      La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
      I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.
      Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
                                               Art. 115.
      Abrogato. [21]
                                              Art. 116.   [22]
      Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
      La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
      Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
                                              Art. 117.   [23]
      La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
      Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
      a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;
      b) immigrazione;
      c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
      d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
      e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
      f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
      g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
      h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
      i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                                                    21
      l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
      m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
      n) norme generali sull’istruzione;
      o) previdenza sociale;
      p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
      q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
      r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
      s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
      Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
      Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
      Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
      La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
      Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive.
      La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
      Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
                                              Art. 118. [24]
      Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
                                                    22
       I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
       La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
       Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà.
                                             Art. 119. [25]
       I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
       I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
       La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
       Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
       Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
       I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
                                            Art. 120.   [26]
       La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni,
né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
       Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
                                             Art. 121. [27]
       Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
                                                   23
      Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
      La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
      Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
                                              Art. 122. [28]
      Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
      Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e
ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.
      Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
      I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
      Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente,
è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
                                              Art. 123. [29]
      Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
      Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte
del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
      Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non
è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
      In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
                                                Art. 124.
      Abrogato. [30]
                                                    24
                                            Art. 125.  [31]
      Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
                                            Art. 126. [32]
      Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
      Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
      L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
                                            Art. 127.  [33]
      Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
      La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell’atto avente valore di legge.
                                              Art. 128.
      Abrogato. [34]
                                              Art. 129.
      Abrogato. [35]
                                              Art. 130.
      Abrogato. [36]
                                            Art. 131. [37]
      Sono costituite le seguenti Regioni:
      Piemonte;
      Valle d’Aosta;
      Lombardia;
                                                  25
      Trentino-Alto Adige;
      Veneto;
      Friuli-Venezia Giulia;
      Liguria;
      Emilia-Romagna;
      Toscana;
      Umbria;
      Marche;
      Lazio;
      Abruzzi;
      Molise;
      Campania;
      Puglia;
      Basilicata;
      Calabria;
      Sicilia;
      Sardegna.
                                           Art. 132.  [38]
      Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
      Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
                                             Art. 133.
      Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito
d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
      La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
                                                 26
                                               TITOLO VI
                                     GARANZIE COSTITUZIONALI
                                               Sezione I
                                      La Corte costituzionale.
                                               Art. 134.
      La Corte costituzionale giudica:
      sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
      sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra
le Regioni;
      sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.[39]
                                             Art. 135.   [40]
      La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
      I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
      I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
      Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni.
      La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice. [41]
      L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge. [42]
      Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. [43]
                                               Art. 136.
      Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
      La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. [44]
                                                    27
                                               Art. 137.
     Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. [45]
     Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte. [46]
     Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
                                              Sezione II
                      Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
                                               Art. 138.
     Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
     Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non
è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
     Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. [47]
                                               Art. 139.
     La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

mercoledì 9 marzo 2011

Cassandra 2011 - una nuova strategia. Parte I^

Mi è capitato recentemente di vedere un film di Sherlock Holmes e di (ri)sentire una battuta che dovrebbe far riflettere chiunque:
la paura (e la rabbia) sono elementi pericolosissimi quando ne sono pervase delle masse informi e facilmente eccitabili.


Io francamente preciserei così:
Paura e rabbia sono elementi pericolosissimi quando ad esserne pervase sono persone a dir poco irrazionali o più semplicemente "facilmente eccitabili", e siccome il 90% e oltre della "gente comune" è fatta così, si può trasferire questo concetto alla più globale "massa informe" di persone che formano "il popolo" o la plebaglia, nel senso più spregiativo del termine.


Oh sì, già vi vedo... a levar scudi contro questi termini offensivi e poco consoni alla nostra "mentalità di uomini moderni" che pretenderebbe che tutti gli esseri umani siano trattati alla stessa maniera.
Precisiamo subito questo concetto, prima di proseguire, e magari riservandoci di ritornare ad occuparcene successivamente.


L'errore più grave del comunismo fu quello di pretendere che tutti gli uomini fossero uguali, e non solo giuridicamente (cosa sacrosanta e giusta) ma anche per quanto riguarda le loro facoltà fisiche e mentali e soprattutto le loro capacità intellettive, razionali ed anche emotive.
Nulla di più sbagliato!!!
NON ESISTONO (e fortunatamente dico io) due esseri umani assolutamente identici fra di loro, e non solo sul piano fisico esteriore, ma, e soprattutto sul piano intellettivo-emotivo.
Pretendere quindi di individuare delle "regole assolute" e coercitive che soddisfino ESATTAMENTE le esigenze di un popolo è soltanto pura follia!!!
E questo vale sia per sistemi sociali fondati su basi razionali quale è il comunismo, che (ancor peggio) per i sistemi basati su basi etiche quale è il fascismo.


Ma allora?
Dove va a finire l'anima sociale dell'uomo?


Che ne sarebbe della società?


Gli antichi romani che queste cose le avevano capite, le avevano sintetizzate in una sola frase di quattro parole:


In medio stat virtus.


E così un sistema sociale (qualunque sistema sociale) fondato su (auspicabili) basi razionali non può negare all'UOMO la sua parte etico-irrazionale e i suoi sogni.


Nè (e sarebbe ancora peggio) una società fondata su basi etiche potrebbe a furia di roghi e di forche negare la realtà o stravolgere le leggi fisico-matematiche dell'universo solo perché queste vanno contro i suoi "sacri princìpi".


In medio stat virtus, è vero, terribilmente vero, profondamente vero, ma... c'e' un ma...
Nel momento in cui si stabilisce questo principio, se ne introduce inevitabilmente un altro altrettanto pericoloso, il principio della "tolleranza" che però DOVREBBE essere in ogni caso ben delineata e definita.


E quì casca l'asino.


Fin dove una società può permettersi il lusso di "tollerare" deviazioni dal suo standard?


Chiunque deve essere in condizioni di migliorare il suo benessere economico, ma fino a quale limite?


All'altro estremo invece:
Chiunque deve essere libero di condurre una vita di assoluta povertà e/o da barbone, ma fino a quale limite?


Ecco i due casi estremi.


Eppure non c'è bisogno di inventare nulla di nuovo che non sia stato già sperimentato nel passato.


Nel primo caso la risposta semplice semplice ci viene dall'ostracismo che fu già inventato dai greci oltre duemila e cinquecento anni fa, ovvero l'allontanamento (con totale o parziale confisca dei beni) del soggetto che si fosse reso pericolosamente troppo potente all'interno di una società. All'altro estremo la risposta ci viene dal cristianesimo che ci induce alla carità verso i bisognosi e i miserevoli.


E non c'è bisogno di essere cristiani o comunisti o fascisti per ritenere giuste queste soluzioni.


La suddivisione, la categorizzazione, ecco lo strumento col quale e' stato introdotto il principio del
Divide et Impera.


Oggi, che si sono fatti più furbi, parlano di "destra" e di "sinistra".


Ed è patetico osservare come persino un "cervello fine" come quello di Fini ancora caschi in questa immane idiozia.
L'idiozia di definirsi "appartenente a destra".
All'altro estremo le cose non è che vadano molto meglio.
Anche lì viene consolidata e strombazzata l'altra idiozia, quella di definirsi "appartenente alla sinistra!!!"


Mi volete spiegare per cortesia CHE CAZZO SONO queste due emerite stronzate???


Io non porgo l'altra guancia... se qualcuno mi aggredisce (specialmente senza motivo) reagisco in modo violento e rendo moltiplicato per MILLE il tentativo di danno che mi si voleva fare.
Sono dunque forse un violento? Un fascista?


Eppure... tendo la mano a chi cade, cedo il posto a sedere a chi ne ha più bisogno di me, offro un pasto a chi è affamato, e mi intenerisco per un uccellino caduto dal nido. E soprattutto, mai e poi mai andrei a caccia per il solo gusto di uccidere degli animaletti indifesi.
Sono dunque forse un debole?


A me piacciono le comodità, piace guadagnare molto, tanto, tantissimo, per potermi permettere tutte quelle cose che non sono permesse ai più...
Sono forse di destra?


A me piacerebbe che tutti gli uomini potessero permettersi tutti i lussi di questo mondo, e (perché no?) che stessero tutti bene economicamente quanto me e soprattutto che non avessero a patire la fame...
Sono forse di sinistra?


A me dispiacerebbe se qualcuno si introducesse nottetempo nel mio giardino e tentasse anche soltanto di rovinarmi la piccola aiuola delle erbe aromatiche che vi ho piantato, e per difenderle sarei capace persino di stenderlo con un colpo di revolver se al mio alt si ostinasse nel suo intento o mi si avventasse contro minacciosamente. 
E dico proprio grazie alla Bossi-Fini se con un buon avvocato e i miei precedenti pulitissimi non finirei nemmeno in galera.
Sono forse di destra?


A me non dispiacerebbe se qualcuno affamato e infreddolito (ivi compresi zingari, negri, gialli, rossi, verdi ecc. ecc.) suonasse il citofono e mi chiedesse di aiutarlo.
Non solo gli darei da mangiare, ma lo alloggerei e dividerei con con loro tutto quello che ho.
Sono forse di sinistra?
Sono forse un Cristiano?


Bene!


MI AVETE ROTTO I COGLIONI con le vostre definizioni.


Personalmente mi definisco ateo semplicemente per scaricare e tenere alla larga i testimoni di Geova, ma a pensarci bene... (e qui apriremmo un altro filone senza fine e senza concludere nulla) in merito all'ateismo dico semplicemente una cosa:
La nostra apparizione su questa terra è un mistero, è vero, ma state pur certi che CHIUNQUE vi dica di aver in mano la VERITA', costui è un IMPOSTORE.


E dunque?
Vi ostinate ancora a cercare di definirmi?


Non fatelo, perché la cosa mi fa incazzare e se lo faceste a voce alta e in mia presenza giuro che vi mollerei (metaforicamente) un cazzotto... come minimo!


Per concludere queste considerazioni off topic vi consiglio una lettura che, (per ora in latino, con le sole prime pagine già tradotte da altri) una delle autrici di questo blog sta traducendo integralmente ed ex novo in italiano e presto ve ne renderemo disponibile (gratuitamente) una copia in formato pdf.


De tribus impostoribus - I Tre Impostori - (Mosè, Gesù, Maometto)


... (Continua) ...



martedì 1 marzo 2011

Bisogna davvero mandarli a scuola. Non sanno nemmeno leggere.

E pretendono pure di scrivere (le leggi).

E non parlo solo di Berlusconi, ma anche della Gelmini, ministro della (DIS)istruzione.
Non parliamo di Bossi e dei leghisti che quelli si sa già in partenza essere irrecuperabli e sarebbe giusto che se ne ritornassero verso il polo nord, loro sede naturale e da dove sembra (come dicono) siano venuti.
Su una cosa ci troviamo d'accordo: per insegnare loro qualcosa bisogna ripristinare i vecchi metodi di una volta:
bacchettate sulle mani, sberle, ceffoni, scozzacolli, e chi più ne ha più ne metta.
Cosi come lo Stato tollerante e le Garanzie di Giustizia, sarebbe ora che gli si desse una bella scrollata, perché in mano a costoro e ai Ghedini-Alfani o a tutti coloro che possono permettersi stuoli di avvocati difensori, diventano degli imbattibili e potenti strumenti di INGIUSTIZIA!!!

E abbaiano pure, dopo 15 anni di slittamenti dovuti al loro ininterrotto e ben retribuito lavorio, che i soliti Giudici Comunisti impediscono loro di difendere il loro Cliente (e che Cliente?)
Ovvio... così intanto avranno modo di approvarsi tutte le leggi Salva Delinquenti che vogliono, per salvare QUEL delinquente unico dal quale sembra che siano pagati.

Non c'è che dire, applicano i dettami della Sacra Bibbia alla lettera... ve la ricordate la leggenda?
Quella di Sodoma e Gomorra? Quando non ricordo chi chiese al Signore se in quella imminente strage avessero patito anche gli innocenti e il Signore gli rispose: Vai e cercalo e se ne trovi anche soltanto solo uno, giusto e innocente, allora anche tutti gli altri saranno salvi.
Nel nostro caso ovviamente, come sono soliti fare, hanno rovesciato i termini e hanno decretato che se anche si trova UN SOLO delinquente in Parlamento, ANCHE TUTTI GLI ALTRI SARANNO SALVI!!!

Quanto altruismo, e quanto amore!!!

(da Repubblica.it)

IL CASO

La distruzione della scuola pubblica

Lo scontro sull'istruzione dopo le parole di Berlusconi. La Gelmini le commenta, e cita la Costituzione. Ma capovolge il senso della Carta

di SALVATORE SETTIS È BELLO che l'onorevole Gelmini, nel commentare le dichiarazioni del presidente del Consiglio sulla scuola, abbia citato la Costituzione. Peccato che l'abbia citata a sproposito, capovolgendone il senso. Secondo l'on. Gelmini, "Il pensiero di chi vuol leggere nelle parole del premier un attacco alla scuola pubblica è figlio della erronea contrapposizione tra scuola statale e scuola paritaria. Per noi, e secondo quanto afferma la Costituzione italiana, la scuola può essere sia statale, sia paritaria. In entrambi i casi è un'istituzione pubblica, cioè al servizio dei cittadini".

Ma la Costituzione non dice questo, dice il contrario (art. 33). Dice che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". Che "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato". Dice che "la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali". L'art. 34 aggiunge che "l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita", e prescrive che la Repubblica privilegi, con borse a aiuti economici alle famiglie, "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi".

La Costituzione stabilisce dunque una chiarissima gerarchia. Assegna allo Stato il dovere di
provvedere all'educazione dei cittadini (obbligatoria per i primi otto anni) e di garantirne l'uguaglianza con provvidenze ai "capaci e meritevoli". Fa della scuola di Stato il modello a cui le scuole private devono adeguarsi, e non ipotizza nemmeno alla lontana due modelli di educazione alternativi e concorrenti. Ma come può esser mantenuta l'efficacia del modello, se la scuola pubblica viene continuamente depotenziata tagliandone personale e risorse, e per giunta irridendo chi ci lavora?

Lo smottamento in direzione della scuola privata comincia coi governi di centro-sinistra (decreti Berlinguer del 1998 e 1999, legge 62 del 2000, governo D'Alema), e coi governi Berlusconi diventa una frana: si taglia la scuola pubblica e si incrementano i contributi alla scuola privata, sia in forma diretta che con assegni alle famiglie, e senza alcun rispetto per il merito degli allievi. A meno che il merito non consista, appunto, nell'aver scelto una scuola privata. Ed è dal 1999 (riforma Bassanini) che il ministero oggi ricoperto dall'on. Gelmini non si chiama più "della Pubblica Istruzione", ma "dell'Istruzione" (senza "pubblica"). Anziché inveire contro "la scuola di Stato dove ci sono insegnanti che vogliono inculcare negli alunni principi contrari a quelli che i genitori vogliono inculcare ai propri figli", ipotizzando una scuola pubblica dominata dalla sinistra, Berlusconi dovrebbe dunque ringraziare la sinistra per aver inaugurato con tanto successo la deriva in favore della scuola privata.

Ancora una volta, l'uomo che per il suo ruolo istituzionale dovrebbe rappresentare lo Stato e il pubblico interesse agisce dunque come il leader dell'anti-Stato. A una Costituzione che assegna allo Stato il compito di dettare regole sulla scuola e di imporre ai privati il rispetto delle stesse regole (e l'onere di cercarsi i finanziamenti dove credono), si va così sostituendo, con l'applauso del ministro della già Pubblica Istruzione, una Costituzione immaginaria, nella quale "libertà" vuol dire distruzione della Scuola pubblica, vuol dire convogliare i finanziamenti pubblici sulle scuole private, vuol dire legittimare l'idea che nelle scuole pubbliche si "inculcano" principi antilibertari, mentre nelle scuole private tutto è automaticamente libero, perfetto, "costituzionale".

Eppure nel riformare la scuola, uno dei pochissimi provvedimenti di un governo che ha il record dell'inazione e della paralisi, l'on. Gelmini si è fondata sull'articolo 33 della Costituzione, secondo cui "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione". E' lo stesso articolo che, una parola dopo, stabilisce la centralità e la priorità della scuola pubblica, disprezzata dal presidente del Consiglio. Ma la "Costituzione materiale" di cui si va favoleggiando (cioè l'arma impropria con cui si vuol demolire l'unica e sola Costituzione, quella scritta) ha ormai come principio fondamentale il cinico abuso di quanto, nella Costituzione, può esser distorto a beneficio di una "libertà", quella del premier, che consiste nell'elogiare l'evasione fiscale in un discorso alla guardia di Finanza (11 novembre 2004), nell'attaccare ogni giorno la magistratura, nel regalare al suo amico Gheddafi cinque miliardi di dollari tolti alla scuola, al teatro, all'università, alla musica, alla ricerca, alla sanità, nel consegnare il territorio del Paese alla speculazione edilizia, nel legittimare col condono chi viola le leggi, nel creare per se stesso super-condoni, usando le (sue) leggi contro la forza della Legge.

"Inculcare principi": questa la concezione dell'educazione (pubblica o privata) che Berlusconi va sbandierando. Fino a quando lasceremo che "inculchi" impunemente nell'opinione pubblica l'idea perversa che compito di un governo della Repubblica è smantellare lo Stato, sbeffeggiando chi serve il pubblico interesse?